Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Art. 14h cpv. 3

A causa della mancanza di una base legale concreta, attualmente non è possibile mettere a disposizione di terzi o rendere accessibile il contratto di diritto amministrativo concluso fra l’UFCOM e il gestore del registro dei nomi di dominio, nel quale è disciplinata la delega del compito pubblico di gestione e d’attribuzione dei nomi di dominio con estensione «.ch» (art. 14a cpv. 1 e 14e ORAT). È essenziale che il gestore del registro svolga il proprio compito nel modo più trasparente possibile, dato il suo intrinseco interesse pubblico e l’importanza economica e pratica dei nomi di dominio per i privati, le imprese e le amministrazioni del nostro Paese. Questa trasparenza è indispensabile visto che il gestore del registro possiede un monopolio di diritto sulla gestione dei nomi di dominio «.ch», un monopolio che sottintende ovviamente che le condizioni imposte dall’UFCOM a Switch, per quanto riguarda la sua attività d’interesse pubblico, siano conosciute da tutti.

L’UFCOM è tenuto a consegnare il contratto sopraccitato alle persone che ne fanno richiesta. Potrà anche pubblicarlo, per esempio su internet.

Art. 15d cpv. 2 e 3

Il nuovo articolo 39 OST raggruppa tutte le disposizioni relative al bloccaggio dell’accesso ai servizi a valore aggiunto. Per questo motivo l’attuale articolo 15d capoverso 3 ORAT, concernente il servizio di bloccaggio dell’accesso ai servizi SMS e MMS a pagamento, è stato abrogato e spostato nel nuovo articolo 39 capoverso 2 OST. Inoltre, per armonizzare la terminologia utilizzata per i vari tipi di servizio a valore aggiunto, nel citato articolo 39 OST si parla di «servizi a carattere erotico o pornografico»,

invece di «servizi per l’intrattenimento degli adulti». L'articolo 15d capoverso 2 ORAT è modificato di conseguenza.

Art. 15f cpv. 1 lett. d

Tale disposizione diventa superflua in quanto, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 OST, i titolari di elementi d’indirizzo utilizzati per servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una filiale in Svizzera.

Art. 17 cpv. 1 lett. b

L’articolo disciplina le condizioni per l’attribuzione di indicativi E.164. Non possono più essere menzionati gli esempi dell’attuale articolo 17 capoverso 1 lettera b, relativi al traffico frontaliero o a servizi forniti ad almeno 400 000 clienti. L’indicativo per il traffico frontaliero 059 è stato eliminato alla fine del 2000 e il criterio costituito dai «servizi per un determinato numero di utenti» non è adeguato.

Per «servizi speciali» s’intende ad esempio il servizio di messaggeria vocale o l’accesso a una rete privata virtuale. Gli indicativi utilizzati per l’accesso a servizi speciali sono definiti nelle prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ripartizione dei numeri E.164 (RS 784.101.113/2.8)

Art. 18 cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 attualmente in vigore viene sostituito. Se del caso, le informazioni necessarie possono essere richieste sulla base dell’articolo 59 capoverso 1 LTC modificato, ormai parimenti destinato agli utenti di indicativi senza attribuzione formale. Attualmente questo riguarda gli indicativi 0860, 0989 e 099.

Per la gestione di indicativi senza attribuzione formale non è riscossa alcuna tassa, analogamente a quanto stabilito nell’articolo 24a ORAT per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione formale.

Finora mancava un capoverso che sanciva la competenza dell’UFCOM per l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative, anche se, di fatto, l’Ufficio se ne incarica sin dal 1998. In

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