Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Cpv. 3

Di regola, in caso di servizi via SMS o MMS e di altri servizi a valore aggiunto che generano diverse informazioni singole, il cliente non può determinare in anticipo quante informazioni a pagamento gli verranno trasmesse. Inoltre le modalità di disattivazione di tali servizi sono spesso complicate. Nella maggior parte dei casi occorre innanzitutto cercare il comando di stop per poter poi inviare il messaggio di interruzione del servizio. Fissando il limite massimo a CHF 5.– per informazione singola e nel lasso di un minuto si è tenuto conto di questi aspetti.

Cpv. 4

Questo limite massimo serve a proteggere i consumatori che non riescono a interrompere la fruizione di un servizio a valore aggiunto o che non sono (più) consapevoli di usufruirne. L'importo di CHF 200.– è adeguato e permette comunque di offrire servizi a valore aggiunto di qualità.

Art. 39

La possibilità di chiedere il blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto è una misura necessaria per proteggere i clienti dai rischi di abuso. La normativa applicata finora prevede questa possibilità sia per i servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri attribuiti individualmente del tipo 090x (art. 31 OST), sia per i servizi SMS e MMS a pagamento (art. 15d cpv. 3 ORAT). Siccome è possibile fornire servizi a valore aggiunto anche senza ricorrere a numeri specifici in conformità all'art. 35 cpv. 4 del disegno della nuova OST, deve anche essere data la possibilità di bloccare l'accesso a questo tipo di servizio a valore aggiunto.

In questo modo il cliente può far bloccare l'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto figuranti sulla bolletta del telefono o addebitati su una scheda prepagata. Nei tre casi summenzionati, il cliente deve poter chiedere sia il blocco dell'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto forniti, sia il blocco dell'accesso solo alla categoria di servizi a carattere erotico o pornografico.

I clienti devono poter attivare e disattivare agevolmente questi blocchi, ad esempio attraverso una combinazione di tasti digitata direttamente sulla tastiera del telefono ( * 33 *). Se tale possibilità non è tecnicamente attuabile, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a riservare ai clienti la possibilità di attivare e disattivare il blocco in qualsiasi momento presentando una domanda al servizio clienti (per telefono o via email, ad esempio), fermo restando che la domanda venga soddisfatta entro tempi ragionevoli.

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono segnalare ai clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto all'atto della stipulazione del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.

Art. 40

Il numero di clienti minorenni è in aumento soprattutto nel settore della telefonia mobile. Oggi molti adolescenti possiedono un cellulare. In questo contesto, per tutelare meglio i minori dai rischi di esposizione a servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono fare in modo che l'accesso a tali servizi sia bloccato automaticamente fintantoché il cliente è minore. Il cliente è considerato minorenne finché non ha compiuto almeno 16 anni, conformemente alle disposizioni del quinto titolo del secondo libro del Codice penale svizzero.

Capitolo 6: Organo di conciliazione

Conformemente all'art. 12c cpv. 4 LTC, il Consiglio federale stabilisce le modalità per l'istituzione di un organo di conciliazione incaricato di comporre le controversie tra i clienti e i fornitori di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto. L'organo tenta di trovare soluzioni eque a tutte le controversie, in particolare quelle che non vale la pena di portare davanti a un giudice in considerazione dello scarso valore litigioso. Non si tratta necessariamente di determinare chi ha torto o ragione in riferimento al diritto vigente, ma di appianare il conflitto e trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. In

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