Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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per i servizi di telecomunicazione» sostituita da «tassa destinata a finanziare il servizio universale». Quest’ultima modifica riguarda gli art. 26 e 27.

Art. 12

Cpv. 1

Ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 LTC, quando si palesa che la gara d’appalto non potrà svolgersi in condizioni di concorrenza, la ComCom può designare uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale. Il cpv. 1, dunque, è modificato per permettere questa eventualità. Per motivare la propria decisione, la ComCom esamina nei dettagli la struttura dell’offerta sul mercato. Se alla fine di questa analisi risulta verosimile che vi sarà soltanto un candidato, la ComCom può rinunciare a bandire una pubblica gara.

Cpv. 3, 4 e 5 lett.c

Queste disposizioni sono state adeguate al fine di precisare le modalità per il rilascio di una concessione per il servizio universale. Devono in ogni caso essere soddisfatte le condizioni per il rilascio (art. 15 LTC). Data questa premessa, la concessione è rilasciata in primo luogo a un candidato che non chiede un'indennità finanziaria. In mancanza di candidati che rispondono a questo criterio, è determinante il rapporto tra i risultati della valutazione qualitativa e la compensazione finanziaria richiesta.

Qualora nessun candidato soddisfa le condizioni per il rilascio, il concessionario o i concessionari del servizio universale sono designati per via di autorità dalla ComCom.

Cpv. 5

In seguito alla modifica dell'art. 14 cpv. 2 e dell'art. 16 cpv. 1 LTC, uno o più concessionari possono fornire tutte le prestazioni del servizio universale o una parte di esse. La modifica dell’art. 12 cpv. 5 tiene conto di questa nuova possibilità poiché prevede che, se necessario, la ComCom designa uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale. Può anche accadere che la ComCom ritenga opportuno rilasciare svariate concessioni territoriali con l’obbligo di fornire tutte le prestazioni del servizio universale o una parte di esse. La ComCom, insomma, è libera di scegliere la configurazione più idonea sia dal punto di vista economico che amministrativo.

Per uniformare i capoversi dell'art. 12, il termine «concessione» è sistematicamente al singolare.

L’espressione va intesa in senso generale e non dà indicazioni sul numero di concessioni del servizio universale effettivamente attribuite. Queste modifiche riguardano i cpv. 1 e 7.

Art. 15

L’art. 15 è stato riscritto per tener conto della nuova facoltà della ComCom di rilasciare una o più concessioni per la fornitura di tutte le prestazioni del servizio universale o di una parte di esse (art. 14 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 LTC).

Art. 26

Cpv. 1

Il costo totale netto del servizio universale per un determinato anno, più le spese di gestione del meccanismo di finanziamento, va suddiviso tra tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione registrati dall’UFCOM, tenuti per legge al pagamento della tassa per finanziare il servizio universale. Questa suddivisione avviene in base a una percentuale applicata al fatturato di ciascun fornitore, risultante dal rapporto tra la «cifra d’affari» generata con i servizi di telecomunicazione e l’onere annuo.

Ai sensi dell’art. 3 lett. b LTC, per servizio di telecomunicazione s’intende la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi. È implicita la messa a disposizione di un allacciamento per i clienti finali, essendo impossibile utilizzare un servizio di telecomunicazione senza il collegamento idoneo.

Dal punto di vista economico, il fatturato dovrebbe comprendere tutte le prestazioni vendute, compresi gli introiti fissi e variabili, periodici e straordinari, fatturati a terzi a titolo di servizi di telecomunicazione. Vi rientrano in particolare le spese di attivazione del servizio, di installazione, di abbonamento, le spe-

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