Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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se fatturate per il consumo pro rata, le spese di disdetta ecc. Quando i servizi di telecomunicazione sono forniti a terzi, specialmente ad altri fornitori in virtù di accordi di compensazione (ad esempio sullo scambio di traffico o «peering») senza emissione di una fattura, allora sarà opportuno quantificarli.
Il giorno in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno cofinanziare lo scoperto del servizio universale vi saranno – matematicamente – delle conseguenze sul mercato. Serve allora un sistema, ovviamente trasparente e non discriminatorio, ma soprattutto neutrale quanto agli effetti prodotti: in tal senso, i servizi di telecomunicazione acquistati all’ingrosso presso altri fornitori e facenti parte della prestazione erogata (ad esempio quelli di interconnessione) debbono essere deducibili dal fatturato. Ma attenzione: questa norma non riguarda la messa a disposizione, da parte di un operatore in posizione dominante sul mercato, di un’infrastruttura di telecomunicazione (cfr. accesso disaggregato completo alla rete locale e accesso alle canalizzazioni di cavi). In effetti è molto probabile che i fornitori, se obbligati a pagare una tassa per il servizio universale, scaricheranno questo onere supplementare sul prezzo delle prestazioni fatturate, che si tratti di prestazioni offerte sul mercato al dettaglio o sul mercato all'ingrosso2. Ora, potendo defalcare dal fatturato il costo dei servizi all’ingrosso pagato ad altri operatori, si evita che la stessa prestazione contribuisca a finanziare il servizio universale più volte in certi casi e una volta sola in altri. Si pensi, ad esempio, a una telefonata tra due clienti:
l’operatore che controlla la rete da un capo all’altro scaricherà il finanziamento del servizio universale sulle tariffe fatturate ai clienti, ad esempio aumentandole del 5%3. Dal canto suo, anche l’operatore che non dispone delle reti di accesso aumenterà le tariffe del 5%, ma in precedenza, per poter proporre il servizio, avrà dovuto pagare a uno o più fornitori una tariffa di interconnessione per attivare la chiamata fino al punto di interconnessione e un’altra tariffa per chiuderla, entrambe rialzate del 5%. Questa reazione a catena può creare distorsioni quanto al livello e alla struttura dei prezzi di vendita, vale a dire che il fornitore che ne subisce gli effetti avrà più difficoltà a offrire prezzi concorrenziali rispetto agli operatori che controllano la rete – un effetto possibilmente da evitare. In tal modo, tuttavia, ogni fornitore contribuisce al servizio universale proporzionalmente al proprio fatturato.
Per certi versi, questa deducibilità instaura un parallelismo tra il contributo di ciascun fornitore tenuto a finanziare il servizio universale e la sua partecipazione concreta alla catena di creazione di valore sul mercato dei servizi di telecomunicazione. Frammentando il finanziamento, infatti, si limita il numero di disturbi che la nuova tassa potrebbe provocare a livello dell’offerta (in particolare diminuzione della diversità dell’offerta).
Infine, grazie alla deducibilità, la base di calcolo per suddividere il finanziamento del servizio universale è più consona al valore dei servizi commercializzati sul territorio svizzero. A titolo generale, questa logica si giustifica in quanto il servizio universale garantisce un minimo di servizi di telecomunicazione a tutte le categorie della popolazione e in tutto il Paese, a prezzi accessibili e con una certa qualità. Da questo punto di vista, non sarebbe poi così logico che i fornitori debbano dichiarare, per esempio, il fatturato dei servizi generati dai loro clienti all’estero (es. accordi di roaming). D’altro canto, è logico che dichiarino il fatturato generato con la chiusura delle chiamate provenienti dall’estero.
In definitiva, la deducibilità dal fatturato che fungerà da base per suddividere il costo del servizio universale va estesa anche ai servizi di telecomunicazione fatturati per conto terzi. L’operatore che fornisce il servizio di telecomunicazione deve per contro annunciare il valore dei servizi prodotti.
Cpv. 6
La legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 prevede che tutti i concessionari coprano i costi scoperti del servizio universale. Con l’abolizione della «concessione di servizi» nella nuova legge, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (e non solo i concessionari) sono tenuti a pagare una tassa. Il Consiglio federale, tuttavia, può esonerare da quest’obbligo i fornitori che non superano una certa soglia di fatturato.
2 Si presume che un fornitore vincolato all'obbligo di calcolare prezzi all'ingrosso allineati ai costi scaricherà pure l'onere destinato a finanziare il servizio universale in base a una chiave di riparto adeguata (cioè conformemente al principio di proporzionalità).
3 Si parte dall’ipotesi che la proporzione tra il costo del servizio universale e il totale dei fatturati conseguiti ammonti al 5% (valore ipotetico) e che questo tasso venga applicato a tutti i servizi di telecomunicazione commercializzati.
7/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo