Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti

Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 86

L’articolo ha subito una lieve modifica stilistica e il termine «concessionario di servizi» è stato sostituito da «fornitore». Il cpv. 3 dell’attuale art. 68 è stato stralciato a seguito dell’abrogazione dell’obbligo di concessione.

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 89

La soluzione che assicura la priorità al traffico sulla rete fissa è destinata a sparire. In futuro si utilizzerà solo una soluzione supportata dalla rete mobile.

Trattandosi della rete mobile, occorre distinguere tra il meccanismo attuale che assicura la priorità alle comunicazioni degli utenti incaricati di assolvere dei compiti in situazioni straordinarie e una nuova soluzione che favorisce il traffico prioritario in modo dinamico. Per tale soluzione, che tratta a titolo prioritario le comunicazioni degli utenti incaricati di assolvere dei compiti in situazioni straordinarie solo nel caso in cui il traffico prioritario non ha più sufficienti capacità, bisogna dapprima configurare il profilo dell’utente. Dovrebbe inoltre essere quest’ultimo a provvedere alla messa in funzione in caso di necessità, mentre la soluzione attuale è attivata dall’operatore su ordine degli organi competenti.

Siccome la soluzione attuale è attivata staticamente, è opportuno definire a livello di ordinanza la durata massima per la limitazione delle comunicazioni. D’altro canto, ciò potrebbe rivestire una certa importanza anche per altri prodotti di priorizzazione (cpv. 2 e 3).

Inoltre, la nuova formulazione deve conservare un carattere sufficientemente neutrale, onde tenere conto sia dell’attivazione da parte dell’utente, sia dell’attivazione da parte dell’operatore su ordine dell’autorità competente. Questo anche per rispondere all’importante criterio della neutralità tecnologica.

È prevedibile che un nuovo prodotto di priorizzazione del traffico possa suscitare l’interesse non solo delle organizzazioni di soccorso, ma anche di tutte le persone o le società private; occorre quindi prevedere un livello di priorità superiore per gli utenti che devono svolgere incarichi in situazioni straordinarie. La formulazione dovrebbe essere applicabile sia alla situazione in cui il prodotto è disponibile, sia a quella in cui viene fornita solo una soluzione per gli utenti che devono svolgere incarichi in situazioni straordinarie.

Ciò nonostante, affidando all’UFCOM la competenza di disciplinare con prescrizioni tecniche e amministrative i dettagli della priorità del traffico, in un secondo tempo si potrebbero definire meglio alcuni aspetti concernenti la disponibilità di un prodotto di priorizzazione (cpv. 4).

A tenore dell’art. 28 OST, l’accesso ai servizi d’emergenza va garantito da ogni collegamento telefonico. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, se si concede la priorità al traffico degli utenti chiamati ad assumersi compiti importanti in situazioni straordinarie, non si può sempre garantire che nessuna chiamata di soccorso venga interrotta o che la rete di telecomunicazione offra sempre capacità sufficienti per effettuare una chiamata di soccorso. Considerato che in situazioni straordinarie molte chiamate di soccorso concernono lo stesso caso, gli organi designati dal Consiglio federale per coordinare la telematica tollerano tale situazione. Questa particolarità va pertanto precisata all’art. 28 cpv. 3 OST.

25/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo