Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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La soglia è di 5 milioni di CHF, sicché è prevedibile che verrà esonerata più della metà dei fornitori. Ciò nonostante l'onere aggiuntivo per i fornitori che fatturano più di 5 milioni sarà modesto. Poiché realizzano all’incirca il 98% del fatturato determinante, i fornitori rimanenti dovranno infatti contribuire solo in ragione del 2% ca. in più.
Risultato: da un lato non si mette a repentaglio l’esistenza di piccoli fornitori con un debole margine di utile, dall’altro non si grava eccessivamente, con un’altra tassa, sui fornitori obbligati a pagare. Oltre a ciò, diminuendo il numero dei fornitori paganti, anche i costi amministrativi del meccanismo di finanziamento rimarranno bassi (costi di riscossione). Se si possono evitare costi amministrativi, non c’è nessun motivo di gravare sulla categoria.
Capitolo 4: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici
Art. 28
Per il cpv. 3 si rimanda ai commenti all’art. 89.
Il cpv. 4 e 7 disciplinano la collaborazione tra il concessionario del servizio universale e i fornitori di prestazioni del servizio universale in merito al finanziamento del servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza. Questa collaborazione deve avvenire in base alle disposizioni dell’art. 52 (Formazione dei prezzi in funzione dei costi).
Stando al cpv. 6, il concessionario del servizio universale, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale, ha l’obbligo di erogare un servizio per le centrali d’allarme che permetta di localizzare tutti gli utenti delle prestazioni del servizio universale. Questo obbligo, che vige per le chiamate d’emergenza provenienti da reti fisse e mobili, comporta ovviamente cospicui investimenti da parte dei fornitori di servizi: ad assumersene i costi che ne derivano sono il concessionario del servizio universale ovvero i fornitori di prestazioni del servizio universale. L’attuale cpv. 4 stabilisce che il servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza deve essere fornito alle centrali d’allarme dietro remunerazione. Ora, ciò è stato sistematicamente oggetto di discordia tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e le società esercenti dei servizi d’emergenza. In realtà, soltanto i costi di accesso alla banca dati dei servizi d’emergenza permettono di definire questa remunerazione. In nessun caso è lecito scaricare sulle società esercenti delle centrali d’allarme i costi della trasmissione verso la banca dati dei servizi d'emergenza (a cura dei fornitori di servizi), né quelli degli investimenti nelle reti di telecomunicazione per produrre tali dati, né l’ammortamento degli investimenti effettuati. Questi ultimi vanno suddivisi tra i vari fornitori secondo i principi dell’art. 52.
Art. 29
Questo articolo, dal quarto all'ottavo capoverso, ricalca l’attuale art. 29, aggiungendo una precisazione sulle condizioni per mettere gli elenchi a disposizione di altre entità. Ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 e 3 della LTC modificata, i fornitori di prestazioni del servizio universale garantiscono agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi basati sui dati degli elenchi l’accesso a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi calcolati sul costo dei dati degli elenchi. Al riguardo, per calcolare i suoi prezzi, il fornitore del servizio universale può prendere in considerazione soltanto i costi relativi alla messa a disposizione effettiva di questi dati. In nessun caso è lecito scaricare sui prezzi i costi di produzione, di raccolta e di eventuale formattazione dei dati. Ciò è conforme a una sentenza della prima camera dalla Corte di giustizia europea in seguito a un ricorso depositato da KPN contro una decisione dell’OPTA, l’ente di vigilanza olandese sulle telecomunicazioni (causa n. C109/03).
Art. 30
Oltre all’obbligo di interoperabilità che il regime attuale impone già per le prestazioni del servizio universale, il cpv. 2 del nuovo art. 21a LTC conferisce al Consiglio federale la competenza di estendere tale obbligo ad altri servizi di telecomunicazione, accessibili al pubblico e rispondenti a una forte domanda: è quanto potrebbe avvenire, in particolare, nel caso dei sistemi per l’invio di brevi messaggi
8/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo