Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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3. Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Art. 4 cpv. 1
L’articolo 4 definisce i principi applicabili all’attribuzione di elementi d’indirizzo. Manca tuttavia una disposizione che precisi che l’attribuzione garantisce un diritto d’utilizzo, ma non implica un diritto di proprietà. Questa informazione è d’altronde già oggi menzionata nelle decisioni d’attribuzione, in particolare per quanto riguarda gli elementi di numerazione.
Art. 12 cpv. 1 e 1bis
La revoca di elementi di numerazione è disciplinata nell’ORAT dal 1998. All’epoca si era prevista una procedura tecnica semplice. L’esperienza accumulata nel frattempo ha dimostrato che, in particolare nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, l’esecuzione della revoca poneva generalmente una serie di problemi giuridici. La regola secondo cui la revoca passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione doveva permettere ai fornitori di servizi di telecomunicazione di attribuire ai loro clienti numeri di serie diverse di quelle revocate. Negli scorsi sette anni non è stata revocata nessuna serie i cui numeri sono stati attribuiti a utenti finali. Una simile revoca colpirebbe duramente gli utenti e sarebbe ipotizzabile soltanto in casi fondati.
Con lo sviluppo di nuove tecnologie come la telefonia su internet (VoIP), i numeri telefonici non sono più necessariamente legati, sotto il profilo tecnico, a un collegamento telefonico in Svizzera, per cui possono fondamentalmente essere offerti e utilizzati ovunque nel mondo. Diventano pertanto necessari strumenti efficaci per imporre l’utilizzo dei numeri in Svizzera. Fra questi rientra la revoca di serie di numeri in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni di utilizzo da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione autorizzati a impiegare tali serie di numeri.
Per detti motivi occorre rovesciare il principio della crescita in giudicato: la revoca cresce sì immediatamente in giudicato, ma l’UFCOM ha anche la possibilità di posticiparla a una data ulteriore.
Art. 14f cpv. 6
Le prescrizioni tecniche e amministrative del 12 settembre 2005 relative all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (RS 784.101.113/2.13; qui di seguito PTA) precisano la regolamentazione della gestione e dell’attribuzione dei nomi di dominio con estensione «.ch» contemplata negli articoli 28 capoverso 2 LTC e 13 segg. ORAT. Le PTA disciplinano in particolare la questione del trasferimento di un nome di dominio con estensione «.ch».
In base al punto 5.1 delle PTA, il trasferimento di un nome di dominio costituisce una rinuncia da parte del titolare iniziale, alla quale fa seguito una contemporanea (ri)attribuzione a un nuovo titolare. Mentre la forma giuridica del trasferimento è stata chiaramente disciplinata nelle PTA, non è stato fatto altrettanto per il modello di fatturazione da applicare. Data la libertà accordatagli dalle PTA in materia, il gestore del registro dei nomi di dominio con estensione «.ch» ha scelto di riscuotere, per il trasferimento di un nome di dominio, non solo la tassa o il prezzo di registrazione unico, ma anche una nuova tassa annua d’abbonamento per la gestione del nome di dominio. Questo implica che colui che trasferisce il nome di dominio prima dello scadere di un periodo d’abbonamento annuo perde l’importo già pagato per il periodo non ancora concluso. In altre parole, in caso di trasferimento il modello di fatturazione scelto dal gestore del registro porta spesso a una doppia tassazione della gestione del nome di dominio.
I titolari di nomi di dominio ritengono, a ragion veduta, che questa doppia tassazione sia ingiusta e numerosi sono stati i reclami giunti alle autorità. Tuttavia, in base alla regolamentazione attuale,
l’UFCOM non può intervenire perché le questioni di struttura tariffaria dipendono unicamente dalla libertà economica e d’apprezzamento del gestore del registro, dato che non sono disciplinate né nell’ORAT né nelle PTA. L’articolo 14f capoverso 6 mira a mettere fine a questa prassi iniqua seguita dal gestore del registro dei nomi di dominio.
28/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo