Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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definitiva l'organo di conciliazione può essere considerato l'ombudsman del settore delle comunicazioni, che agevola una composizione equa delle controversie.

L'organo di conciliazione ha il compito di affrontare le controversie in modo rapido, semplice e a costi contenuti. La sua azione rientra nelle procedure dette di risoluzione alternativa delle controversie («Alternative Dispute Resolution», ADR) che mirano alla composizione extragiudiziaria dei contenziosi con l'intervento di una terza parte neutrale. Il diritto europeo prevede già l'obbligo di creare strutture di composizione delle controversie all'art. 34 della Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 sul servizio universale (GUCE L 108 del 24.4.2002, pag. 51) e all'art. 17 della Direttiva 200/31/CE dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico (GUCE L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

La creazione, da parte del settore dei fornitori di servizi di telecomunicazione, di un organo che tenesse conto degli interessi dei consumatori è sempre stata privilegiata rispetto alla composizione delle controversie da parte dell'UFCOM. Proprio per questo nel 1998, anno in cui è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, il legislatore aveva rinunciato a prevedere una tale procedura (cfr. messaggio del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni, FF 2003, pag. 6905). Fino a poco tempo fa, i fornitori di servizi di telecomunicazione non vi avevano ancora provveduto. Dal 2 maggio 2005, tuttavia, quattro dei principali operatori (Swisscom, Orange, Cablecom, Sunrise) hanno istituito un ufficio di conciliazione della telecomunicazione, chiamato «ombudscom» (http://www.ombudscom.ch).

Art. 41

Cpv. 1

Con una procedura di composizione extragiudiziaria, l'organo di conciliazione cerca di risolvere equamente le controversie tra i clienti e i loro fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. La procedura non ha lo scopo di comporre controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione, tra questi ultimi e i fornitori di servizi a valore aggiunto oppure tra fornitori di servizi a valore aggiunto.

La nozione di controversia include qualsiasi opposizione di diritto civile riguardante esclusivamente la fornitura di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. In questo ambito un'opposizione può riguardare questioni di fatto o di diritto, quali l'esistenza di un credito, l'interpretazione delle condizioni generali, le modalità di esercizio di un diritto ecc. Le liti aventi per oggetto questioni che esulano dalla fornitura in senso stretto di tali servizi non sono invece di competenza dell'organo di conciliazione, anche se riguardano direttamente o indirettamente il mondo delle telecomunicazioni. Più specificatamente, l'organo di conciliazione non può occuparsi né di autorizzazioni per la costruzione o l'esercizio di antenne di telefonia mobile, né di questioni riguardanti le radiazioni non ionizzanti che ne conseguono. La nozione di lite limita inoltre l'intervento dell'organo di conciliazione a controversie concrete, permettendo così di escludere questioni più generali quali la politica commerciale seguita da un fornitore. L'organo di conciliazione, infatti, non è un consulente cui si possono sottoporre questioni economiche o giuridiche di carattere generale, oppure chiedere pareri legali.

Per cliente si intende ogni persona che abbia concluso o di cui si ritiene che abbia concluso un contratto per servizi di telecomunicazione o servizi a valore aggiunto. Non ha rilevanza il fatto che il cliente fruisca dei servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto per scopi privati o per motivi legati alla sua attività commerciale o professionale.

Cpv. 2

L'organo di conciliazione costituisce un'alternativa credibile a una procedura giudiziaria soltanto se presenta vantaggi in termini di efficacia e assicura garanzie minime per i diritti fondamentali delle parti (cfr. art. 43). In altre parole l'organo di conciliazione deve offrire le seguenti garanzie:

• L'indipendenza, quale requisito fondamentale per comprovare la sua credibilità e infondere così la

fiducia necessaria nei clienti. In particolare l'organo non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia, indipendentemente da chi ne sia l'autore. Il dovere di indipendenza si applica pure alle persone incaricate di trattare le controversie sottoposte all'organo di conciliazione. In particolare queste persone non possono essere state alle dipendenze di una delle parti per un certo periodo prima di iniziare l'attività di me-

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