Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Capitolo 7: Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione domi-
nante sul mercato
Gli articoli da 40 a 59 dell’attuale OST sono stati ripresi e adeguati alle nuove forme di accesso previste dal legislatore oltre all’interconnessione. Il capitolo comprende disposizioni generali, valide per tutte le forme di accesso (sezione 1), disposizioni specifiche per ognuna di esse (sezione 2), disposizioni sui contratti in materia di accesso alle risorse e ai servizi di fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato come pure disposizioni sulla procedura per la regolamentazione delle controversie adottata dalla ComCom (sezione 3).
L'art. 47 dell'attuale OST sulle esigenze relative alla presentazione dei conti non è stato ripreso, poiché il legislatore ha delegato alla ComCom la competenza di emanare disposizioni esecutive in questo ambito (art. 11a cpv. 4 LTC). Lo stesso vale per l'art. 59 dell'attuale OST, che prevede un esame ogni due anni delle regole relative all’interconnessione, e che pone limiti troppo rigidi all’UFCOM. In futuro quest’ultimo interverrà solo in caso di necessità, visto che la valutazione legislativa è un compito permanente spettante a ogni Ufficio federale.
Il fornitore in posizione dominante deve offrire le prestazioni di accesso all'entrata in vigore delle modifiche della LTC. Non sono previsti né termini supplementari né un’entrata in vigore differita per alcune disposizioni.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 49
Contrariamente alla formulazione di cui all'art. 42 dell'attuale OST, solo i fornitori che si sono effettivamente annunciati hanno il diritto di accedere alle risorse e ai servizi dei fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato. Questi ultimi possono rifiutare l’accesso a tutti i fornitori che non hanno annunciato i loro servizi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LTC e che, pertanto, non figurano nell’elenco dei fornitori di servizi di telecomunicazione registrati dall'UFCOM.
Art. 50
I nuovi capoversi 3 e 4 – applicazione concreta del principio di non discriminazione – prevedono regolamentazioni esplicite volte a prevenire pratiche abusive peraltro riscontrate di frequente sul piano internazionale.
A tenore del cpv. 3, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può costituire solo le riserve necessarie dal punto di vista tecnico. I piani di potenziamento e di utilizzazione della sua infrastruttura non beneficiano quindi di priorità alcuna e devono essere trattati alla stregua di quelli degli altri fornitori, in osservanza del principio di non discriminazione. Su richiesta, gli altri fornitori devono poter visitare gli impianti rilevanti al fine di farsi un’idea prima di inoltrare un’ordinazione o quando la stessa è in corso. Se il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato non ha capacità da mettere a disposizione di terzi deve giustificarlo su richiesta.
Il cpv. 4 impone di trattare le ordinazioni in base all’ordine di arrivo, onde evitare che vengano privilegiati singoli utenti di prestazioni di accesso. Inoltre nessun fornitore, dominante o no, può effettuare ordinazioni per accumulare riserve.
Art. 51
La disposizione generale sulla trasparenza impone unicamente di pubblicare ogni anno un’offerta di base aggiornata (cpv. 1 e 2) e di mettere a disposizione dei fornitori interessati un sistema informatico per il disbrigo online delle ordinazioni (cpv. 3 e 4). Inoltre il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve comunicare con almeno tre mesi di anticipo non solo ai fornitori interessati,
19/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo