Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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ma anche all’UFCOM se prevede di modificare la propria offerta di base. Ogni forma di accesso è assoggettata a disposizioni specifiche sulla trasparenza (cfr. art. 55 - 60).
Art. 52
La soluzione dei costi supplementari a lungo termine (long run incremental costs, LRIC) rimane in linea di massima applicabile a tutte le forme di accesso, anche se la fatturazione del collegamento costituisce un caso particolare (cfr. art. 57).
La versione francese del cpv. 2 è stata uniformata al tedesco e all’italiano («fournisseur efficace» anziché «rentable»).
Art. 53
Il cpv. 4 è nuovo e, in applicazione del principio di non discriminazione, permette al fornitore richiedente di scegliere un’interfaccia che il fornitore in posizione dominante sul mercato usa per offrire i propri servizi.
Art. 54
Per motivi di razionalizzazione, le nuove forme di accesso contemplate dalla legge presuppongono di norma la possibilità di installare e gestire impianti propri negli spazi del fornitore in posizione dominante sul mercato. Questa utilizzazione comune è detta collocazione. Può trattarsi, per esempio, di una centrale locale, una cameretta per cavi, un distributore, una centrale hub oppure una centrale di transito. In generale si intendono tutti gli spazi ai quali si può ragionevolmente chiedere l’accesso.
L’art. 54 cpv. 1 descrive l’offerta minima atta a garantire una collocazione fisica non discriminante ai fornitori di servizi di telecomunicazione che chiedono l’accesso. Il fornitore in posizione dominante sul mercato è libero di offrire altre forme di collocazione che prevedono ad esempio una divisione architettonica degli impianti dei diversi fornitori di servizi di telecomunicazione. In caso di mancanza di spazio, egli deve tuttavia adottare determinati provvedimenti (cpv. 3). Se la collocazione è virtuale, deve installare e gestire gli impianti in nome e per conto dell’utente virtuale alle stesse condizioni tecniche e d’esercizio che se fosse l’utente virtuale stesso a occuparsene. In alternativa alla collocazione virtuale, il fornitore in posizione dominante deve consentire ai fornitori che chiedono l’accesso di installare e gestire la loro infrastruttura in locali adiacenti o vicini nonché di allacciarli alla sua rete. Egli è tuttavia tenuto ad allestire personalmente, affittare, acquistare ed equipaggiare in modo adeguato i locali o gli edifici nelle vicinanze solo se il fornitore richiedente non può farlo alle stesse condizioni. In caso di mancanza di spazio il fornitore in posizione dominante deve controllare la ripartizione degli spazi e la disposizione delle infrastrutture e verificare se non possono essere posizionati in modo più razionale, anche se ciò implica l'utilizzazione in comune di rack o lo spostamento di impianti. Dato il caso, deve equipaggiare gli spazi precedentemente inadatti per la gestione degli impianti (condizionatori, consolidamento del pavimento, protezione antincendio ecc.).
Per garantire la sicurezza dal punto di vista dell’accesso all’edificio, il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato è libero di adottare i provvedimenti opportuni (ad esempio tessere elettroniche,identificazione degli aventi diritto ecc.) e di addebitarne i costi a tenore dell’art. 52 OST. Egli non può tuttavia adottare disposizioni che precludono il libero accesso (senza accompagnamento) in qualsiasi momento. Segnatamente non può introdurre obblighi di preannuncio o fasce orarie.
Il cpv. 2 garantisce la poliedricità dell'interconnessione di servizi e fornitori, segnatamente l'interconnessione reciproca delle diverse forme di accesso (e la loro alimentazione) agli spazi di collocazione, il collegamento alle reti dei fornitori e l'interconnessione dei fornitori all’interno dello spazio stesso. I fornitori presenti fisicamente negli spazi del fornitore in posizione dominante sul mercato possono inoltre offrire una collocazione virtuale a terzi. I costi di tale collocazione sono calcolati ai sensi dell’art. 52 OST solo se il fornitore in posizione dominante è fornitore virtuale della collocazione. Altrimenti trovano applicazione condizioni da negoziare su base commerciale. In tal modo si intende evitare che, per disporre di un’offerta ben strutturata, ogni fornitore debba provvedere personalmente al collega-
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