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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

nell’allegato 2. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 2 numero 2.

Art. 11 Identificazione e schede d’accompagnamento

1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono.

2 Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 2. Sono eccettuati i trasporti da stabilimenti e impianti autorizzati nonché i trasporti correlati ad attività non soggette ad obbligo di notifica.

3 Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.

4 Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione.

5 I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato 2 numeri 1 e 3.

Art. 12 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato 5.

2 L’UFV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato 5.

Art. 13 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:

a. mediante incenerimento diretto;

b. mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 seguita da:

1. incenerimento, oppure

2. sfruttamento energetico e successivo incenerimento.

2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati allo stato greggio per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:

a. ruminanti;

b. animali geneticamente modificati;

c. animali da compagnia;