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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
m. animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
n. farina di pesce: proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici;
o. prodotti apicoli: miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline.
Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale
Art. 3a Classificazione
I sottoprodotti di origine animale vengono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggiore grado di rischio.
Art. 4 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1
I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:
a. corpi di animali o parti di essi;
b. carcasse di animali o parti di esse:
1. in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile;
2. a cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno5 (TSV) non è stato asportato;
c. materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 OFE;
d. sottoprodotti di origine animale
1. di animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 20046 sui medicamenti veterinari;
2. con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo l’ordinanza del 26 giugno 19957 sulle sostanze estranee e sui componenti;
3. non destinati al consumo umano a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
e. resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
f. animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;