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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
d. sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, incluse ossa sgrassate, ciccioli nonché fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
e. derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da prodotti di origine animale o contenenti questi ultimi, se non sono più destinati al consumo umano o se sono destinati all’alimentazione degli animali e se non rappresentano un pericolo per la salute dell’uomo e degli animali;
f. resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 4 lettera e.
Art. 7 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati
1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.
2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 4–6 sono classificati nella categoria 2.
Sezione 3: Eliminazione
Art. 8 Principio
Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché:
a. si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
b. i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
c. i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli, apparecchi e simili in buone condizioni;
d. recipienti, locali, veicoli e apparecchi siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente.
Art. 9 Obbligo di notifica, registrazione e autorizzazione
1 Chi intende eliminare sottoprodotti di origine animale deve informare al riguardo il veterinario cantonale competente. Inoltre uno stabilimento deve notificare i cambiamenti aziendali rilevanti o la propria chiusura.
2 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:
a. l’eliminazione di prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti;
b. il sotterramento degli animali di piccola taglia e delle interiora della selvaggina (art. 16 cpv. 1 lett. d e f);
c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;