Progetto

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Agricoltura 916.441.22

d. sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, incluse ossa sgrassate, ciccioli nonché fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;

e. derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da prodotti di origine animale o contenenti questi ultimi, se non sono più destinati al consumo umano o se sono destinati all’alimentazione degli animali e se non rappresentano un pericolo per la salute dell’uomo e degli animali;

f. resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 4 lettera e.

Art. 7 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati

1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.

2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 4–6 sono classificati nella categoria 2.

Sezione 3: Eliminazione

Art. 8 Principio

Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché:

a. si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;

b. i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;

c. i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli, apparecchi e simili in buone condizioni;

d. recipienti, locali, veicoli e apparecchi siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente.

Art. 9 Obbligo di notifica, registrazione e autorizzazione

1 Chi intende eliminare sottoprodotti di origine animale deve informare al riguardo il veterinario cantonale competente. Inoltre uno stabilimento deve notificare i cambiamenti aziendali rilevanti o la propria chiusura.

2 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

a. l’eliminazione di prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti;

b. il sotterramento degli animali di piccola taglia e delle interiora della selvaggina (art. 16 cpv. 1 lett. d e f);

c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;