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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

d. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio da parte di un’azienda del settore alimentare dei propri sottoprodotti di origine animale;

e. la consegna, l’acquisto e l’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale greggi della categoria 3, e di corpi di animali greggi o parti di essi, per l’alimentazione dei carnivori;

f. l’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 a fini diagnostici, didattici e di ricerca;

g. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;

h. il riciclaggio di resti alimentari da parte del nucleo familiare che li ha prodotti;

i. l’incenerimento di resti alimentari in impianti di incenerimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli provenienti dal traffico transfrontaliero;

j. il riciclaggio di resti alimentari in impianti di biogas o di compostaggio nella cui area non vengono tenuti animali.

3 Gli stabilimenti di cui all’allegato 1 sono soggetti ad autorizzazione. Gli impianti devono inoltre adempiere ai requisiti di cui agli articoli 24‒26. L’autorizzazione viene rilasciata dal veterinario cantonale.

4 Gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione vengono registrati dal veterinario cantonale.

5 Il veterinario cantonale assegna un numero di controllo agli stabilimenti autorizzati o registrati. Notifica il numero di controllo nonché il nome e l’indirizzo dello stabilimento, l’autorizzazione e la categoria di sottoprodotti di origine animale eliminati all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) tramite il sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE.

6L’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 a fini artistici, diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei può in singoli casi essere autorizzata dal veterinario ufficiale competente se non sussiste alcun rischio specifico per la salute dell’uomo e degli animali.

7 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale.

Art. 10 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto dei

sottoprodotti di origine animale

1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 25. Essi non possono essere trasportati assieme ad animali.

2 I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti