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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

313 Il grasso di animali non appartenenti alla classe dei mammiferi deve

essere sottoposto ad un trattamento termico che garantisca la completa denaturazione di tutte le proteine.

32 Trasformazione in alimenti per animali e articoli da masticare per animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare

321 Per fabbricare conserve di alimenti per animali il materiale deve essere

sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3.

322 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere

sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa.

323 Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in

grado di distruggere gli organismi patogeni.

33 Trasformazione in concime

Prima di essere trasformato in concime, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a sterilizzazione a pressione conformemente al numero 1. I sottoprodotti derivati da animali acquatici nonché pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli sono esonerati dall’adempimento di tale prescrizione se prima di subire ulteriori fasi di lavorazione sono stati sottoposti per almeno un’ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C o se sono destinati alla produzione di proteine idrolizzate.

34 Riciclaggio in impianti di produzione di biogas e in impianti di compostaggio

341 Prima o durante il riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di

compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a sterilizzazione a pressione conformemente al numero 1.

342 È esonerato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della

categoria 3 che fermenta in un impianto di depurazione e successivamente viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.

343 I prodotti di cui all’articolo 6 lettere b–f sono esclusi dall'obbligo di

sterilizzazione a pressione se prima o durante la fermentazione o il compostaggio sono stati sottoposti per almeno 1 ora, sotto forma di particelle di 12 mm al massimo, a un trattamento termico, con una temperatura al centro della massa di 70 °C.