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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
Allegato 6 (Art. 16 cpv. 2)
Requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento
1 Ubicazione
11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono
trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S1, S2, S3) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.
12 Essi non devono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da
inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione.
13 I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di
acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.
2 Misure preventive
21 I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno 2 m sopra il livello
freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m.
22 Se vengono sotterrate grandi quantità di corpi di animali, il luogo deve
trovarsi in altri settori designati dal Cantone ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199838 sulla protezione delle acque. Per due anni il luogo deve essere recintato e non può essere sfruttato.
23 I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in
altro modo dall’ambiente circostante.