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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione;

i. eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.

32 La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre

esemplari. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.

33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 22 capoverso 1 e

23 capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:

a. data;

b. macello;

c. tipo di materiale;

d. peso del materiale;

e. uso previsto;

f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.

4 Centri di raccolta

41 Sistemazione dei luoghi

411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da

impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.

412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione

dei sottoprodotti di origine animale.

42 Installazioni

421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere

puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.

422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di

refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.