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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione;
i. eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.
32 La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre
esemplari. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.
33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 22 capoverso 1 e
23 capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:
a. data;
b. macello;
c. tipo di materiale;
d. peso del materiale;
e. uso previsto;
f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.
4 Centri di raccolta
41 Sistemazione dei luoghi
411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da
impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.
412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione
dei sottoprodotti di origine animale.
42 Installazioni
421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere
puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.
422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di
refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.