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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Art. 30 Autocontrollo

1 Chi è titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 deve redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo conforme ai principi dell’autocontrollo di cui all’allegato 7.

2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.

3 Se i risultati delle analisi e dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono immediatamente attuare i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto in questione non ha l’autorizzazione, oppure di inadempienze nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.

Art. 31 Controlli ufficiali

1 I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all’anno; la frequenza dei controlli degli altri stabilimenti autorizzati dipende dal tipo e dal volume di attività che essi svolgono.

2 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 maggio 199914 sugli alimenti per animali.

Sezione 7: Responsabilità dell’eliminazione

Art. 32 Eliminazione da parte del proprietario

1 Chi macella animali o svolge attività di sezionamento o trasformazione delle carni a titolo professionale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano dalla sua attività.

2 Chi affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Questa disposizione non si applica ai resti alimentari. Gli accordi contemplano dati concernenti le quantità e le condizioni di recesso.

3 Il Cantone può chiudere un macello o un’azienda del settore alimentare se non è garantita un’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale conforme alle prescrizioni.

4 Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale, non in grado di provvedere alla loro eliminazione, devono consegnarli al centro di raccolta designato dal Cantone.

14 RS 916.307