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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

b. proteine animali;

c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

d. grasso estratto da parti di carcassa che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;

e. alimenti per animali che contengono costituenti di cui alle lettere a–d.

3 Fatta eccezione per i grassi della categoria 3, è vietata l’alimentazione di ruminanti con sottoprodotti di origine animale. Gli alimenti per ruminanti non possono essere contaminati da residui di sottoprodotti di cui al capoverso 2; sono eccettuati i residui di farina di pesce della categoria 3.

4 In deroga ai capoversi 1–3 è autorizzata l’alimentazione di animali con:

a. latte e latticini, colostro, uova e prodotti a base di uova, gelatina di non ruminanti;

b. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti.

5 D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’UFV può stabilire metodi e valori soglia per l’attuazione dei capoversi 1–3.

Art. 19 Prodotti sanguigni

I prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per suini, volatili e pesci se:

a. il sangue proviene da macelli in cui non sono stati macellati ruminanti oppure da macelli in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;

b. il sangue non è stato ottenuto da ruminanti e secondo i risultati del controllo ufficiale delle carni adempie ai requisiti di cui all’articolo 6 lettera a;

c. il sangue e i prodotti da esso derivati vengono raccolti, trasportati, trasformati e conservati separatamente dal sangue dei ruminanti e dai prodotti da esso derivati;

d. sono sterilizzati a pressione conformemente all’allegato 5 oppure sono ottenuti con un metodo che garantisce l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 39;

e. la produzione degli alimenti per animali avviene in un impianto separato da quelli in cui si producono alimenti per ruminanti;

f. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è stato notificato alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l’economia lattiera;

g. nello stabilimento di produzione di alimenti per animali si tiene un registro delle aggiunte di prodotti sanguigni; e