Progetto

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto

Agricoltura 916.441.22

222 Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono

essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 38–42 OTR e l’ordinanza del 16 dicembre 198535 contro l’inquinamento atmosferico.

23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

231 Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 43–45 OTR36 e

quelli di cui all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200537 concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

232 Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire

l’impossibilità di una contaminazione del prodotto finito.

233 Gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che trasformano

pelli, pelame, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi (n. 111); per il resto sono esonerati dall’adempimento dei requisiti generali (n. 1).

234 Gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che trasformano

prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti sono esonerati dall’adempimento dei requisiti generali (n. 1).

235 Agli impianti l’UFV può prescrivere requisiti minimi relativi a capacità e

quantità.

24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali

241 Se nell’area di un impianto sono tenuti animali da reddito, le vie di

accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali atti a separare dal resto dell’area il settore in cui sono tenuti gli animali da reddito.

242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né

indirettamente con i veicoli e i recipienti usati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale greggi.

243 Ai fini della produzione di energia la merce igienizzata conformemente

all’allegato 5 numeri 12 o 342 può essere trasportata ai comparti produttivi successivi tramite un sistema chiuso di condotte o tubi.

35 RS 814.318.142.1

36 RS 814.600

37 RS 814.81