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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
222 Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono
essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 38–42 OTR e l’ordinanza del 16 dicembre 198535 contro l’inquinamento atmosferico.
23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio
231 Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 43–45 OTR36 e
quelli di cui all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200537 concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
232 Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire
l’impossibilità di una contaminazione del prodotto finito.
233 Gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che trasformano
pelli, pelame, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi (n. 111); per il resto sono esonerati dall’adempimento dei requisiti generali (n. 1).
234 Gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che trasformano
prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti sono esonerati dall’adempimento dei requisiti generali (n. 1).
235 Agli impianti l’UFV può prescrivere requisiti minimi relativi a capacità e
quantità.
24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali
241 Se nell’area di un impianto sono tenuti animali da reddito, le vie di
accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali atti a separare dal resto dell’area il settore in cui sono tenuti gli animali da reddito.
242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né
indirettamente con i veicoli e i recipienti usati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale greggi.
243 Ai fini della produzione di energia la merce igienizzata conformemente
all’allegato 5 numeri 12 o 342 può essere trasportata ai comparti produttivi successivi tramite un sistema chiuso di condotte o tubi.
35 RS 814.318.142.1
36 RS 814.600
37 RS 814.81