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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
g. materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento, se in questi ultimi avviene l’asportazione del materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d numero 2 o 180c numero 2 OFE;
h. prodotti finiti provenienti da impianti a bassa capacità di trasformazione ai sensi dell’articolo 26.
Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2
I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:
a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
b. corpi di volatili che per ragioni commerciali sono stati uccisi invece di essere macellati;
c. prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti;
d. corpi di animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e che non sono destinati al consumo umano;
e. prodotti di origine animale dichiarati non commestibili dal controllo delle carni a causa della presenza di impurità;
f. materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’articolo 4 lettera g e da impianti di eliminazione dei sottoprodotti di cui alle lettere a–e.
Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3
I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:
a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alle categorie 1 e 2 e
1. dichiarate commestibili dal controllo delle carni ma non destinate al consumo umano, oppure
2. dichiarate non commestibili dal controllo delle carni ma che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
b. sangue, pelli, pellame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli ottenuti da animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
c. latte, latticini e colostro, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova e sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, nonché sottoprodotti di origine animale derivati da pesci, ciclostomi, tunicati, echinodermi, crostacei e invertebrati che non appartengono alle categorie 1 e 2 e sono ottenuti da animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;