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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
4 I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 32 capoverso 2 OESA26.
5. Ordinanza del 18 aprile 200727 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Art. 2 lett. o
Nella presente ordinanza si intende per:
o. OESA: ordinanza del …28 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
Art. 25 cpv. 1 e 2 lett. b
1 I sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 4 e 5 OESA29 e della categoria 3 di cui all’articolo 6 lettera a OESA possono essere esportati nell’Unione europea unicamente con un permesso dell’UFV.
2 L’UFV rilascia il permesso se:
b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale all'interno del Paese ai sensi dell'articolo 36 OESA; e
6. Ordinanza del 27 agosto 200830 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)
Adeguamento di un rimando
All’articolo 11 capoverso 7, il rimando alla «Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale»
viene modificato come segue: «Ordinanza del …31 concernente
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale».
Art. 41 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.