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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Art. 33 Eliminazione da parte del Cantone

1 La responsabilità per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla macellazione o dalla trasformazione delle carni effettuata a titolo professionale spetta al Cantone. Questa disposizione non si applica ai resti alimentari.

2 I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.

Art. 34 Infrastruttura dei Cantoni

Il Cantone provvede affinché:

a. per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura appropriata;

b. vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.

Art. 35 Infrastruttura per il trasporto

I Cantoni collaborano in materia di infrastrutture per il trasporto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8 000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.

Art. 36 Esportazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, qualora il Paese di destinazione ne limiti o vieti l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di eliminazione stabilita nell’autorizzazione d’esercizio e la quantità totale annua effettivamente eliminata.

3 Per pelli e pelame immagazzinabili, resti alimentari nonché sottoprodotti di origine animale sottoposti a sterilizzazione a pressione non è necessaria la garanzia di presa a carico.

4 Per il resto si applicano gli articoli 25 e 32 dell’ordinanza 18 aprile 200715 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

15 RS 916.443.10