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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
Allegato 4 (Art. 24)
Prescrizioni per l’esercizio degli impianti
1 Condizioni di esercizio generali
11 I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente
immagazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto.
12 I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale
non trasformato devono essere puliti in una zona apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.
13 Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono
entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che non siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di spostamento del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
14 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per
impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere documentato.
15 Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate
procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti attrezzature e prodotti adeguati.
16 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti,
in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente.
17 Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto
(ad esempio a seguito di cadute occasionali all’inizio del processo o a perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotto all’inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.
18 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la
ricontaminazione.