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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Allegato 3 (Art. 24)

Requisiti degli impianti

1 Requisiti generali

11 Sistemazione dei luoghi

111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a

persone non autorizzate e ad animali di accedervi.

112 Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la

ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

113 La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei

sottoprodotti di origine animale e le parti degli impianti in cui la diffusione di agenti patogeni è possibile. Essa deve costituire uno spazio chiuso.

114 Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei

sottoprodotti di origine animale.

12 Installazioni

121 Gli impianti devono essere concepiti in modo da poter essere puliti e

disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.

122 Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che

consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono eliminati entro 24 ore dal loro arrivo.

123 Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di

gabinetti, docce e spogliatoi per i collaboratori.

124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle

categorie 1 o 2 deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. I dispositivi di pretrattamento consistono in sistemi in grado di garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a 1 mm (= lunghezza dei lati).