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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

13 Pulizia e disinfezione

131 Gli impianti devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la

disinfezione di locali, recipienti e apparecchiature, come pure per la pulizia delle mani.

132 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale

greggi devono essere dotati di un’installazione per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

133 Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e

disinfettati regolarmente.

134 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per

impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti.

135 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione

dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.

2 Requisiti specifici

21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti

211 Gli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il

riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 35).

212 I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere

svuotati in tutti gli impianti svizzeri destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti.

213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono

poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.

22 Requisiti degli impianti di incenerimento

221 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da

consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OTR34.

34 RS 814.600