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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Allegato 1 (Art. 9 cpv. 3)

Stabilimenti soggetti ad autorizzazione

1 Stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale

secondo i procedimenti di cui all’allegato 5, eccettuati gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio;

2 stabilimenti di incenerimento di sottoprodotti di origine animale, fatta

eccezione per gli stabilimenti autorizzati conformemente a disposizioni di diritto ambientale;

3 stabilimenti in cui i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati come

combustibile;

4 stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;

5 stabilimenti di produzione di concime organico e fertilizzanti;

6 impianti di produzione di biogas o di compostaggio nella cui area

vengono tenuti animali;

7 stabilimenti in cui avvengono fasi successive di trasformazione dei

sottoprodotti di origine animale, in particolare gli stabilimenti in cui avviene la cernita, il taglio, la refrigerazione, il congelamento, la salatura dei sottoprodotti di origine animale, lo scuoiamento o l’asportazione del materiale a rischio specificato;

8 stabilimenti di immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale;

9 stabilimenti di immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale,

trattati o trasformati,

a. da eliminare mediante messa in discarica o incenerimento;

b. da utilizzare come combustibile;

c. da utilizzare come alimenti per animali, fatta eccezione per gli impianti o gli stabilimenti registrati o omologati ai sensi degli articoli 20 e 20a dell’ordinanza del 26 maggio 199932 sugli alimenti per animali;

d. da utilizzare come concime organico o fertilizzante, tranne se l’immagazzinamento avviene sul luogo dell’utilizzazione diretta.

32 RS 916.307