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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

19 Le acque reflue provenienti dalla zona sporca degli impianti in cui

vengono eliminati sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 devono subire un processo di trasformazione conformemente all’allegato 3 numero 124 prima di lasciare lo stabilimento. Non è consentita alcuna macinatura o riduzione che possa accelerare la progressione di materiale di origine animale durante il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della categoria corrispondente, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.

2 Prescrizioni specifiche per l’esercizio degli impianti di incenerimento

21 Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere

immagazzinati in recipienti chiusi.

22 I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la

temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati.

23 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo

automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.

3 Prescrizioni specifiche per l’esercizio degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

31 Fatta eccezione per pelli, pellame, pellicce, corna, setole, piume, peli,

prodotti a base di uova, latticini e prodotti apicoli della categoria 3 nonché prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti, i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati soltanto in impianti di compostaggio chiusi e negli impianti di produzione di biogas.

32 Negli impianti di compostaggio aperti i sottoprodotti di origine animale

devono essere miscelati con il materiale vegetale, triturati e posti in cumuli (andane) immediatamente dopo la loro consegna. Negli impianti con una zona chiusa adibita alla consegna la trasformazione deve avvenire entro 24 ore. Previa igienizzazione sono consentiti tempi di deposito più lunghi in recipienti chiusi se viene addotta prova della possibilità di evitare emissioni di odori.

33 Gli impianti di produzione di biogas o di compostaggio che trasformano

pelli, pelame, pellicce, corna, setole, piume, peli, latte, prodotti a base di uova e prodotti apicoli della categoria 3 o prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti sono esonerati dall’adempimento dei requisiti generali di cui al numero 13 . Si deve evitare una contaminazione del prodotto finito con misure costruttive o gestionali.