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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Allegato 7 (Art. 30 cpv. 1)

Principi dell’autocontrollo

1 L’identificazione dei punti critici di controllo e l’esecuzione delle misure

di sicurezza va garantita mediante:

a. l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute dell’uomo e degli animali in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

b. la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi per la salute possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP);

c. la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP;

d. la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l’osservanza dei criteri CCP previsti;

e. la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inosservanza dei criteri CCP;

f. la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica);

g. la documentazione dei provvedimenti di cui alle lettere a–f.

2 L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere

adeguata all’entità dei rischi per la sicurezza e al volume di produzione. I piccoli centri di raccolta devono adempiere soltanto i requisiti di cui alle lettere a–c del numero 1.

3 Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie per la sicurezza

dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verificarne l’osservanza.