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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

Art. 37 Costi

1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.

2 Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.

3 Il Cantone può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi d’eliminazione a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, se ciò corrisponde all’interesse pubblico o se il relativo onere amministrativo risulta sproporzionato.

4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.

5 Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.

Art. 38 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione

1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale attuata per loro incarico.

2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se ciò è necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale di macelli e aziende del settore alimentare ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.

3 Lo stabilimento di eliminazione deve:

a. informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;

b. rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale inceneriti; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone;

c. comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.

8. Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 39 Attuazione

L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

Art. 40 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 23 giugno 200416 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.

16 RU 2004 3097, 2005 4199, 2006 5217, 2007 2711, 2008 1189