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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
d. conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
e. resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 lettera d, eccettuato se:
1. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico
transfrontaliero;
2. sono destinati all’alimentazione degli animali; oppure
3. sono destinati all’utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio; oppure
4. provengono da nuclei familiari e non vengono eliminati o utilizzati da questi ultimi né consegnati in occasione della raccolta degli scarti verdi;
f. prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti non provenienti da macelli;
g. sottoprodotti di origine animale in una fase della fabbricazione di cui all’allegato 8;
h. sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
i. sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti.
3 Ai sottoprodotti di origine animale di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, di organismi oggetto di esami di diagnostica medicomicrobiologica o che derivano da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni si applica inoltre l’ordinanza del …4 sull’impiego confinato.
4 Le acque reflue sono soggette alla presente ordinanza fino ad avvenuta predepurazione o filtrazione ai sensi degli allegati 3 numero 213 e 4 numero 19.
5 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:
a. corpi di animali: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
b. sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse di animali nonché parti di essi non destinati al consumo umano, come pure prodotti