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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
1. rientrano nella categoria 3,
2. vengono trasformati in alimenti per animali in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali la cui carne non è ammessa al consumo umano, e
3. vengono immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e sono trasportati separatamente.
b. senza sterilizzazione a pressione, i sottoprodotti di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere b–e se:
1. adempiono alle condizioni di cui alla lettera a,
2. vengono trasportati esclusivamente in recipienti appositi,
3. sono trasportati direttamente dall’impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali, e
4. adempiono alle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 39.
c. altri sottoprodotti di origine animale della categoria 3 greggi o trasformati conformemente all’allegato 5.
2 Animali carnivori e uccelli necrofagi possono essere alimentati anche con corpi di animali o parti di essi ammessi secondo l’articolo 13 capoverso 2.
3 Alle carcasse della categoria 3 o alle parti di esse contrassegnate dal controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali» deve essere acclusa una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 2. La decisione deve essere comunicata al veterinario cantonale del luogo di destinazione.
Sezione 5: Impianti
Art. 24 Requisiti relativi agli impianti
1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo che le fasi di lavorazione «sporche» siano separate da quelle «pulite» e che sia impossibile una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
2 Se gli impianti sono collegati ad un’azienda ove sono tenuti animali da reddito, ad un macello o ad un’azienda del settore alimentare, essi devono trovarsi in una parte distinta dell’edificio; gli impianti devono essere separati dalla pubblica via.
3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame tramite i suoi locali o il suo esercizio con impianti destinati ad altre categorie.
4 I requisiti in materia di edifici, attrezzature ed esercizio degli impianti figurano agli allegati 3 e 4.
5 Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui gli allegati 3 e 4 se viene dimostrato che la diffusione di agenti patogeni è impossibile e che è