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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari oppure in cui sono stati constatati superamenti di valori limite ai sensi dell’ordinanza del 26 giugno 19959 sulle sostanze estranee e sui componenti;

e. animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.

3 In singoli casi e previo accordo del veterinario cantonale, il latte, il colostro e i prodotti da essi derivati in cui siano stati constatati superamenti di valori limite ai sensi dell’ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti possono essere eliminati anche mediante un metodo ammesso per sottoprodotti della categoria 2, in un impianto di incenerimento dei rifiuti o conformemente all’articolo 15 capoverso 2.

4 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 possono essere utilizzati a fini artistici, diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei.

Art. 14 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:

a. conformemente all’articolo 13 capoversi 1 e 2;

b. mediante sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 5 e successivo riciclaggio:

1. in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

2. del grasso fuso nella produzione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,

3. dei materiali proteici e ossei nella produzione di concimi organici.

2 I prodotti del metabolismo di mammiferi e ratiti possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella produzione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.

Art. 15 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:

a. conformemente all’articolo 14;

b. mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali, articoli da masticare o prodotti tecnici.

8 RS 812.212.27

9 RS 817.021.23