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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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garantita la tutela dell’ambiente. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
6 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie sono disciplinati esclusivamente dall’articolo 26.
Art. 25 Autorizzazione d’esercizio
1 Il veterinario cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio, se del caso d’intesa con altre autorità cantonali, se l’impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente.
2 L’autorizzazione d’esercizio definisce:
a. lo scopo dell’impianto;
b. la categoria di sottoprodotti di origine animale che l’impianto è autorizzato ad eliminare;
c. la capacità di esercizio massima ammessa, risultante dalla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica; e
d. le condizioni e gli oneri.
3 L’autorizzazione d’esercizio è valida per dieci anni al massimo. Essa è rinnovata su richiesta, qualora dal controllo dell’impianto risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.
4 Essa vale per l’impianto in questione e rimane valida anche in seguito ad un cambiamento di gestore.
5 Essa viene vincolata all’onere che la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno, suddivisa per categorie, gruppi di merce, fornitori e destinatari, sia notificata entro il 31 gennaio dell’anno successivo al veterinario cantonale.
6 Essa può essere revocata qualora:
a. gli oneri ad essa collegati non vengano adempiuti;
b. le prescrizioni concernenti l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale o in materia di autocontrollo e registrazioni siano state ripetutamente oggetto di inosservanza;
c. le inadempienze non siano state risolte entro il termine stabilito.
Art. 26 Impianti a bassa capacità di trasformazione
1 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie possono essere offerti o venduti soltanto se sono stati autorizzati dall’UFV.
2 Il fabbricante svizzero o l’importatore indirizza all’UFV la domanda con la documentazione necessaria alla valutazione.