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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

43 Pulizia e disinfezione

431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e

la disinfezione di locali, recipienti e apparecchiature, come pure per la pulizia delle mani.

432 I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e

disinfettati regolarmente.

433 Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per

impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti.

434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle

acque reflue igienicamente ineccepibile.

5 Utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale nelle aziende del settore alimentare

51 La lavorazione, la cernita, la trasformazione e l’immagazzinamento di

sottoprodotti di origine animale nelle aziende del settore alimentare deve avvenire in condizioni tali da impedire le contaminazioni trasversali. Se del caso parte dell’azienda o dell’impianto deve essere isolata. Sono fatte salve le prescrizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

52 Per allontanare i materiali solidi dalle acque reflue, i macelli e gli

stabilimenti di sezionamento in cui viene rimosso materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 OFE33, devono disporre di un impianto per la pre-depurazione delle acque reflue (impianto di flottazione o dispositivo di filtraggio) oppure di scarichi nel pavimento coperti da griglie con maglie di al massimo 1 cm2.

33 RS 916.401