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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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di origine animale greggi o trasformati, compresi resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma;
bbis. punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un
prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute dell’uomo e degli animali e per l’ambiente;
bter. prodotti derivati: sottoprodotti di origine animale oggetto di una o più
fasi di trattamento o trasformazione;
c. animali da compagnia: animali domestici non ammessi né destinati al
consumo umano;
d. resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da
installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche; i resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasformati mediante un metodo contemplato dall’allegato 5;
e. prodotti del metabolismo: urina nonché contenuto del rumine, dello
stomaco e dell’intestino;
f. materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque
reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
g. eliminazione: raccolta, immagazzinamento intermedio, trasporto,
trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
h. impianti: installazioni utilizzate per la trasformazione, il riciclaggio e
l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale
i. impianto di produzione di biogas: impianto ad uso professionale adibito
alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
j. impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla
degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche;
k. centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di
sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
l. proteine animali trasformate: proteine animali ottenute da materiale della
categoria 3 trattato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, eccettuati prodotti sanguigni, latte, latticini, colostro, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, fosfato tricalcico e collagene;