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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

di origine animale greggi o trasformati, compresi resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma;

bbis. punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un

prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute dell’uomo e degli animali e per l’ambiente;

bter. prodotti derivati: sottoprodotti di origine animale oggetto di una o più

fasi di trattamento o trasformazione;

c. animali da compagnia: animali domestici non ammessi né destinati al

consumo umano;

d. resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da

installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche; i resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasformati mediante un metodo contemplato dall’allegato 5;

e. prodotti del metabolismo: urina nonché contenuto del rumine, dello

stomaco e dell’intestino;

f. materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque

reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);

g. eliminazione: raccolta, immagazzinamento intermedio, trasporto,

trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;

h. impianti: installazioni utilizzate per la trasformazione, il riciclaggio e

l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale

i. impianto di produzione di biogas: impianto ad uso professionale adibito

alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;

j. impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla

degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche;

k. centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di

sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;

l. proteine animali trasformate: proteine animali ottenute da materiale della

categoria 3 trattato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, eccettuati prodotti sanguigni, latte, latticini, colostro, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, fosfato tricalcico e collagene;