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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Agricoltura 916.441.22

3 Se l’impianto soddisfa i requisiti di sicurezza relativi alla prevenzione dei rischi di epizoozie, l’UFV rilascia l’autorizzazione.

4 Per l’esercizio dell’impianto è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3. Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale.

Sezione 6: Provvedimenti di polizia sanitaria e controlli

Art. 27 Principio

I sottoprodotti di origine animale di regioni o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose non possono essere trasferiti. In tal caso essi non possono nemmeno essere utilizzati per l’alimentazione di animali, come articoli da masticare o per la realizzazione di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 28 e 29.

Art. 28 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale

1 Se viene constatata un’epizoozia, il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:

a. in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui entrino in linea di conto diversi impianti;

b. quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.

2 Qualora in seguito alla massiccia diffusione di un’epizoozia, o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se l’impianto in questione riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di orgine animale della categoria 3 deve rinnovare l’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 25.

Art. 29 Provvedimenti ordinati dall’UFV

Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’UFV può:

a. ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nella regione interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse regioni colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;

b. ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione. I Cantoni si assumono le eventuali spese supplementari o le perdite di proventi sopportate dallo stabilimento.