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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
2 Latte e colostro possono essere spanti diluiti con un fattore di diluizione 4 su superfici agricole se ciò non comporta alcun rischio di diffusione di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali.
Art. 16 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale
1 Possono essere sotterrati:
a. corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
b. corpi di animali mischiati con elementi estranei e perciò non eliminabili in un impianto;
c. corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
d. singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
e. animali da compagnia in cimiteri per animali;
f. interiora di selvaggina.
2 I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi delle lettere b, c ed e sono definiti all’allegato 6.
Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione L’eliminazione dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e di agricoltura, in particolare dall’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199010 sui rifiuti (OTR), dall’ordinanza del 22 giugno 200511 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 200512 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 200113 sui concimi.
Sezione 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali
Art. 18 In generale
1 Fatta eccezione per gli animali da pelliccia e gli animali acquatici, è vietata l’alimentazione di animali con proteine derivate da animali della loro stessa specie.
2 Gli animali la cui carne è ammessa al consumo umano non possono essere alimentati con:
a. resti alimentari;
10 RS 814.600
11 RS 814.610
12 RS 814.81