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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Agricoltura 916.441.22
h. l’utilizzazione e l’immagazzinamento di alimenti per animali contenenti prodotti sanguigni avvengono soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.
Art. 20 Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico
L’alimentazione di non ruminanti con fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ottenuti da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 è permessa se:
a. sono stati ottenuti con i metodi di lavorazione di cui all’allegato 5;
b. i requisiti relativi allo stabilimento di produzione e all’utilizzazione nonché all’immagazzinamento degli alimenti per animali di cui all’articolo 19 lettere e–h sono adempiuti; e
c. gli alimenti per animali di cui sono costituenti hanno un contenuto di fosforo totale inferiore al dieci per cento.
Art. 21 Farina di pesce
La farina di pesce della categoria 3 può entrare nella composizione di alimenti per suini, volatili e pesci nonché in quella di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non ancora svezzati, se:
a. è sterilizzata a pressione conformemente all’allegato 5 oppure è ottenuta con un metodo che garantisce l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 39;
b. lo stabilimento di produzione è stato notificato alla Agroscope Liebefeld-Posieux ALP; e
c. lo stabilimento di produzione tiene un registro delle aggiunte di farina di pesce.
Art. 22 Alimentazione dei pesci
1 È permessa l’alimentazione di pesci con sottoprodotti di origine animale della categoria 3 provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare se i requisiti di cui all’articolo 19 sono adempiuti. All’uscita dal macello ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 2.
2 È vietata l’alimentazione di pesci d’allevamento con proteine derivate da corpi o parti di essi di pesci d’allevamento della loro stessa specie.
Art. 23 Alimentazione di animali la cui carne non è ammessa al consumo
umano
1 Gli animali la cui carne non è ammessa al consumo umano possono essere alimentati con:
a. previa sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 5, i sottoprodotti di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere b–e se: