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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Allegato 8 (art. 55)

Tenore alcolico minimo delle bevande spiritose

a. Whisky, acquavite di patate, pastis, assenzio 40 %

b. Acquavite di fecce, acquavite di birra 38 %

c. Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, acquavite di 37,5 %

frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di

residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche

o di altri frutti, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum,

acquavite di erbe, vodka, aquavit

d. Brandy 36 %

e. Bevanda spiritosa a base di cereali, acquavite di cereali, anice 35 %

f. Carvi (eccettuata l’aquavit) 30 %

g. Bevanda spiritosa a base di frutta 25 %

h. Liquori, bevanda spiritosa all’anice, bevanda spiritosa dal sapore 15 %

amaro, eccezion fatta per le bevande citate sotto altra lettera,

nonché tutte le altre bevande spiritose non indicate

i. Liquore all’uovo 14 %