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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Allegato 8 (art. 55)
Tenore alcolico minimo delle bevande spiritose
a. Whisky, acquavite di patate, pastis, assenzio 40 %
b. Acquavite di fecce, acquavite di birra 38 %
c. Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, acquavite di 37,5 %
frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di
residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche
o di altri frutti, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum,
acquavite di erbe, vodka, aquavit
d. Brandy 36 %
e. Bevanda spiritosa a base di cereali, acquavite di cereali, anice 35 %
f. Carvi (eccettuata l’aquavit) 30 %
g. Bevanda spiritosa a base di frutta 25 %
h. Liquori, bevanda spiritosa all’anice, bevanda spiritosa dal sapore 15 %
amaro, eccezion fatta per le bevande citate sotto altra lettera,
nonché tutte le altre bevande spiritose non indicate
i. Liquore all’uovo 14 %