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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza Bevande alcoliche

mentazione, bevande a base di sidro, bevande a base di vino di frutti, idromele

Sezione 1: Sidro

Art. 22 Definizione

Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta da succo di mele o di pere, spremuto fresco o reso conservabile con un procedimento fisico, mediante fermentazione alcolica parziale o totale.

Art. 23 Requisiti

1Il tenore alcolico del sidro deve essere almeno del 3 % vol.

2È consentito aggiungere:

a. succo di mele o succo di pere;

b. sorte di zuccheri destinate a generare una fermentazione secondaria per ottenere sidro spumante;

c. anidride carbonica.

Art. 24 Denominazione specifica

1La denominazione specifica del sidro corrisponde alla definizione dell’articolo 22.

2La denominazione specifica è «sidro spumante» se il tenore di anidride carbonica prodotto naturalmente è almeno di 4 g/l.

3Se al sidro è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «sidro spumante con anidride carbonica aggiunta».

4Se nella denominazione specifica è fatta menzione di un tipo di frutto (p. es. sidro di mele sauergrauech), la quantità di succo della varietà menzionata deve essere almeno dell’80 % in massa del prodotto finito.

Art. 25 Ulteriore caratterizzazione

1Il sidro con una densità relativa (20/20) superiore a 1,005, corrispondente a un tenore di zucchero invertito compreso tra 9 e 11 g/l, deve essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».

2Per il sidro spumante può essere utilizzata, in luogo di «parzialmente fermentato», una delle indicazioni seguenti:

– brut per un tenore di zucchero residuo inferiore a 10 g/l

– extra secco per un tenore di zucchero residuo compreso tra 8 e 20 g/l

– secco per un tenore di zucchero residuo compreso tra 17 e 40 g/l

– semisecco per un tenore di zucchero residuo compreso tra 37 e 65 g/l