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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza Bevande alcoliche

3L’acquavite di frutta è designata come «acquavite di …» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggioimpiegato. . Può essere utilizzata anche la denominazione «wasser», preceduta dal nome del frutto.

4Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione «acquavite di frutta». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

5Per le seguenti acquaviti di frutta, la denominazione «acquavite di …» può essere sostituita dal nome del frutto impiegato:

a. mirabelle;

b. susine;

c. prugne;

d. mele Gravenstein;

e. mele;

f. pere Williams;

g. ciliege;

h. mele cotogne;

i. corbezzole.

6La denominazione specifica dell’acquavite di residui di frutti è «acquavite di residui di [nome del frutto impiegato]». Se sono utilizzati residui di diversi frutti, la denominazione specifica è «acquavite di residui di frutta».

7La denominazione specifica dell’acquavite [nome del frutto] ottenuta per macerazione e distillazione ai sensi dell’articolo 76 è «acquavite di [nome del frutto]», seguita dall’indicazione supplementare «ottenuta per macerazione e distillazione». Quest’ultima deve figurare nel medesimo campo visivo dell’indicazione «acquavite di [nome del frutto]».

8L’acquavite di vino, se sottoposta a invecchiamento, può continuare a essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia pari o superiore a quello stabilito per il Brandy.

9La denominazione specifica dell’acquavite di vinacce deve essere completata con il nome della materia prima impiegata.

10Il «Geist» può essere denominato «acquavite di [nome del frutto]».

11La descrizione, la presentazione o l’etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da lieviti di patate e/o cereali recano l’indicazione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime impiegate per produrre l’alcool etilico di origine agricola.

12Le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni specifiche «Wacholder» o «genebra».

13Le denominazioni specifiche delle bevande di cui agli articoli 87-89 possono essere completate con il termine «liquore».