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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza Bevande alcoliche

3Se al succo di frutti a granelli in fase di fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.

Art. 32 Ulteriore caratterizzazione

Per il succo di frutti a granelli non pastorizzato in fase di fermentazione, l’indicazione del tenore alcolico deve essere sostituita con la menzione «contiene alcool».

Sezione 4 Vino di frutti

Art. 33 Definizione

Il vino di frutti è una bevanda alcolica ottenuta mediante fermentazione parziale o totale di succhi di frutti o di bacche, a eccezione dei succhi di mele, pere e uva spremuti freschi o conservati con un procedimento fisico.

Art. 34 Requisiti

1Prima della fermentazione possono essere aggiunte al succo sorte di zuccheri oppure acqua potabile.

2La miscela sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il 30 % in massa di succo di bacche o di frutti.

3Il tenore alcolico deve essere pari o superiore al 3 % vol.

4Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:

a. succo di bacche o di frutti;

b. sorte di zuccheri;

c. anidride carbonica.

5È consentito mescolare diversi vini di frutti.

Art. 35 Denominazione specifica

1La denominazione specifica è «vino di frutti» o «vino di [nome del frutto impiegato]».

2È «vino spumante di frutti» se il contenuto di anidride carbonica ottenuto con fermentazione naturale è di almeno 4 g/l.

3Se al vino di frutti è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore di anidride carbonica totale è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «vino spumante di … con anidride carbonica aggiunta».