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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Art. 44 Mescita
1Per la mescita della birra da fusti sono ammessi solo gli apparecchi a pressione che utilizzano anidride carbonica compressa oppure azoto.
2Il raccordo al sifone o alla spina deve essere munito di una valvola di ritenuta.
3Il rubinetto di mescita della birra non deve essere utilizzato per la mescita di altre bevande.
4È vietato servire birra sgocciolata o resti di birra.
Capitolo 7 Bevande spiritose
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 45 Bevande spiritose
1Le bevande spiritose sono liquidi alcolici destinati al consumo che presentano particolari caratteristiche organolettiche.
2Devono presentare un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol.
3Sono ottenute mediante uno dei seguenti procedimenti:
a. distillazione di prodotti fermentati naturalmente, con o senza aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche;
b. macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in acquavite ai sensi degli articoli 57–81, con o senza successiva distillazione;
c. aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, sorte di zuccheri o altri edulcoranti oppure altri prodotti agricoli ad alcool etilico di origine agricola;
d. unione dei procedimenti di cui alle lettere a-c;
e. miscela di una bevanda spiritosa ottenuta mediante i procedimenti menzionati alle lettere a e b con:
1. altre bevande spiritose,
2. alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o acquavite ai sensi della presente ordinanza, oppure
3. altre bevande alcoliche o analcoliche.
Art. 46 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)
1L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto mediante distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica.
2L’alcool etilico di origine agricola deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 7.
3L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.