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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Art. 62 Acquavite di vino
1L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol.
2Il tenore di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 % vol.
Art. 63 Brandy o Weinbrand
1Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a meno di 94,8 % vol. Tale distillato non deve superare il limite massimo di 50 % del titolo alcolometrico del prodotto finito.
2Il brandy o Weinbrand deve essere invecchiato in recipienti di quercia per almeno un anno o, se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1000 l, per almeno sei mesi.
3Il tenore di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 % vol. e provenire esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate.
Art. 64 Acquavite di vinaccia o marc
1L’acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua.
2In caso di aggiunta di fecce, la loro quantità non può essere superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcool proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcool nel prodotto finito.
3La distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol. La ridistillazione è autorizzata allo stesso titolo alcolometrico.
4L’acquavite di vinacce deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcool a 100 % vol.
Art. 65 Acquavite di residui di frutta
1L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di residui di frutta, ad eccezione delle vinacce. La ridistillazione è autorizzata alla stessa gradazione alcolica.
2Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 % vol.