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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza Bevande alcoliche

3Per i prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato III parte III bis punti 1-12 del regolamento (CE) n.1234/20072.

4Per le altre categorie di prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 3 Indicazione del tenore di alcool

Per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore all’1,2 % in volume, il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol.». Il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 % vol. verso l’alto o verso il basso.

Capitolo 2 Vino

Sezione 1 Definizioni e requisiti

Art. 4 Vino

1Il vino è la bevanda prodotta per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve fresche, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco.

2Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da sole uve nere fermentate a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate per l’ulteriore fermentazione. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 5.

3Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.

4Lo Schiller è vino ottenuto da uve nere e bianche della categoria «vini a denominazione di origine controllata» (DOC) che provengono dalla medesima parcella e sono vinificate assieme.

5L'Oeil-de-Perdrix e il Dôle blanche possono essere tagliati fino al 10 % con vini bianchi, se le disposizioni cantonali in materia di DOC lo consentono.

6Dopo le eventuali operazioni di arricchimento di cui all’allegato 2, il vino deve presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol.

7Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore a 15 % vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.

8I vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC ecc.) o una denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione estera devono rispet-

2Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, versione GU L 312 del 27.11.2009.