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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Ordinanza Bevande alcoliche
3Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate.
Art. 76 Acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla
distillazione
1L’acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al capoverso 2 in un massimo di 20 litri di alcool etilico di origine agricola, di acquavite, di distillato proveniente dallo stesso frutto o di una miscela degli stessi per 100 kg di frutta o bacche, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.
2L’acquavite può esssere ottenuta esclusivamente dai frutti o dalle bacche seguenti:
a. more (Rubus fruticosus auct. aggr.);
b. fragole (Fragaria spp.);
c. mirtilli (Vaccinium myrtillus L.);
d. lamponi (Rubus idaeus L.);
e. ribes (Ribes rubrum L.);
f. prugnole (Prunus spinosa L.);
g. frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.);
h. sorbe (Sorbus domestica L.);
i. bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.),
j. frutti del sorbo selvatico (Sorbus turminalis [L.] Crantz);
k. bacche di sambuco (Sambucus nigra L.);
l. rosa canina (Rosa canina L.);
m. ribes neri (Ribes nigrum L.);
n. banane (Musa spp.);
o. frutti della passione (Passiflora edulis Sims);
p. frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson);
q. frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.).
Art. 77 Geist [nome del frutto o della materia prima impiegata]
Il Geist [nome del frutto o della materia prima impiegata] è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati elencati all’articolo 76 capoverso 2 o di ortaggi, noci o altri vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcool etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.