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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Art. 36 Ulteriore caratterizzazione

1Se il vino di frutti è stato ottenuto con succo di bacche o di frutti diluito, la parte del succo in questione deve essere indicata come segue accanto alla denominazione specifica: «dal … % di succo di …».

2L’articolo 25 è applicabile per analogia.

Sezione 5 Bevande a base di sidro e bevande a base di vino di frutti

Art. 37

1Le bevande a base di sidro o le bevande a base di vino di frutti sono bevande che contengono principalmente sidro o vino di frutti e alle quali è consentito aggiungere acqua potabile, acqua minerale naturale, succhi di frutti, bevande spiritose, sorte di zuccheri, miele, estratti di piante aromatiche, parti di piante oppure aromi naturali o naturidentici.

2Il tenore di sidro o di vino di frutti nel prodotto finito deve essere almeno del 50 % in massa.

Sezione 6 Idromele

Art. 38 Definizione

L’idromele è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica di una miscela di acqua e miele.

Art. 39 Requisiti

1Il tenore alcolico dell’idromele deve essere almeno del 7 % vol.

2È vietata l’aggiunta di sorte di zuccheri prima della fermentazione.

3È consentito aromatizzare l’idromele con spezie ed erbe aromatiche.

Capitolo 6 Birra

Art. 40 Definizioni

1La birra è una bevanda alcolica contenente anidride carbonica, ottenuta da mosto fermentato mediante lievito, al quale è stato aggiunto luppolo in coni o prodotti del luppolo.

2Il mosto è preparato a partire da materie prime amidacee o zuccherine e acqua potabile.