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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza Bevande alcoliche

2I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19984 sull’agricoltura.

3L’etichetta dei vini svizzeri della categoria DOC deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica.

4L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere la corrispondente provenienza geografica.

5L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere l’indicazione «svizzero».

6Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC ecc.) oppure una denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione.

7Gli altri vini possono recare soltanto la denominazione specifica «vino», integrata con le seguenti indicazioni:

a. colore del vino;

b. annata;

c. vitigno;

d. Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 10 capoverso 1 lettera c; o

in uno dei seguenti modi:

1. «vino prodotto in [nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione] ottenuto da vini di diversi Paesi»;

2. «vino prodotto in [nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione] ottenuto da uve di diversi Paesi».

Capitolo 3 Mosti d’uva e vino liquoroso

Art. 12 Mosto d’uva

1Il mosto d’uva è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche.

2È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

4 RS 910.1