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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Ordinanza Bevande alcoliche
Art. 58 Colorazione
1La colorazione è l’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più coloranti secondo l’allegato 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 22 giugno 20076 sugli additivi.
2Salvo altrimenti disposto, le bevande spiritose di cui agli articoli 59-72 possono essere colorate esclusivamente mediante l’aggiunta di caramello.
Sezione 2 Categorie specifiche di bevande spiritose
Art. 59 Rum
1Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.
2Se ottenuto esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero, esso deve presentare le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcool a 100 % vol.
Art. 60 Whisky ou whiskey
1Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali. Tale mosto deve essere stato saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, e aver fermentato per azione di lieviti.
2Le distillazioni devono essere condotte a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate.
3Il distillato finale deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.
4Il whisky o whiskey non deve essere edulcorato.
Art. 61 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali
1L’acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
2L’acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
6 RS 817.022.31